Decreto di vincolo
|
ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE Deliberazione amministrativa n. 8 del 23.12.1985. Individuazione delle aree di notevole interesse pubblico sotto il profilo ambientale e paesistico – Adempimenti previsti dalla legge 8.8.1985, n. 431, articolo 1 ter – Comprensorio Monti Sibillini, versante Maceratese, e massiccio del Monte Nerone.
Il Presidente pone in discussione il punto V all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 16/85, a iniziativa della giunta regionale “Individuazione delle aree di notevole interesse pubblico sotto il profilo ambientale e paesistico – adempimenti previsti dalla legge 8.8.1985, n. 431, articolo 1 ter - Comprensorio Monti Sibillini, versante Maceratese, e massiccio del Monte Nerone” dando la parola al consigliere Giancarlo Scriboni relatore della 4° commissione consiliare permanente; omissis
Al termine della discussione, il presidente pone in votazione la seguente deliberazione amministrativa:
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l’articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; Vista la legge 29 giugno 1937, n. 1497; Visto l’articolo 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 secondo il quale le Regioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge individuano aree di particolare interesse pubblico, paesistico, in cui è vietata, fino all’adozione da parte delle Regioni dei piani paesistici o urbanistico-territoriali, ogni modificazione dell’assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; Visto l’articolo 8 della L.R. 21agosto 1984, n. 24 con il quale viene istituita la commissione regionale per la tutela dei beni ambietali; Visto l’articolo 9, primo comma, della suddetta legge regionale nel quale viene stabilito che gli elenche delle cose e delle loclaità da sottoporre a tutela sono predisposti dalla commissione regionale per la tutela dei beni ambientali; Visti i DD.MM. del 31 luglio 1985 pubblicati nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale n. 214 dell’11 settembre 1985, concernenti “Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Marche”, interessanti alcune zone limitrofe a quelle oggetto del presente atto; Vista la proposta della commissione regionale per la tutela dei beni ambientali riunitasi il 28 novembre 1985, il cui verbale è allegato alla presente deliberazione, che prevede l’ampliamento del vincolo, al fine di completare almeno due zone del nostro territorio di particolare interesse paesistico relative all’area dei Sibillini, versante maceratese, e del Catria-Nerone sulla quale la commissione stessa ha acquisito il parere dei comuni interessati; Vista la proposta della giunta regionale, esaminata i sensi dell’articolo 22 dello Statuto dalla commissione consiliare permanente competente in materia; Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale; DELIBERA
Art. 1
La zona del comprensorio dei Monti Sibillini, versante della provincia di Macerata ricadente nei comuni di : Acquacanina- Bolognola- Castelsantangelo sul Nera – Cessapalombo – Fiastra – Fiordimonte – Montecavallo – Muccia – Pievebovigliana – Pievetorina – San Ginesio – Sarnano – Ussita – Visso, come risulta dalla planimetria, recante sigla MC/A, allegata alla presente deliberazione e di essa parte integrante, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, articolo 1 (numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è così delimitata: - procedendo da NO in cui il confine ricalca quello che definisce la zona già vincolata con il D.M. 31 luglio 1985 e precisamente dal Km 39 della strada S.S. n. 77 (tav. IGM 124 III SO) nei pressi di Gelagna Bassa che si congiunge verso sud ad un tratto di confine comunale tra Serravalle del Chienti e Muccia. Segue tale tratto il confine comunale fino alla strada comunale proveniente da Muccia e lungo questa fino al centro di Massaprefoglio; - prosegue fino alla carreggiabile da Pievetorina seguendo detta strada fino alla località fiume tagliando il confine comunale di Pievetorina; - segue fino alla località Gulio per proseguire sul torrente Vasaino; - segue il torrente Vasaino fino all’incrocio della strada comunale proveniente da Pievetorina (quota ponte m. 515) per giungere a San Benedetto Valle seguendo detta strada; - segue fino a Pié del Sasso (tav. IGM 132 IV NO) e da qui verso sud segue il torrente La Valle verso la sorgente congiungendosi con il crocicchio dei confini comunali tra Visso, Montecavallo e Serravalle del Chienti; -prosegue nel confine comunale tra Serravalle del Chienti e Visso fino a M. S. Angelo dove incontra il confine regionale (punto in cui la delimitazione dell’area già vincolata prosegue verso nord). La delimitazione dell’area interessata prosegue invece verso sud seguendo il confine regionale (tav. I.G.M. 132 IV SO – 132 IV SE – 132 III NE) fino all’incrocio di tale confine con quello che delimita le due province di Macerata e Ascoli Piceno (tav. IGM 132 I SO) in località Palazzo Borghese; - segue il confine tra le due province citate (tav. IGM 132 I NO) fino a raggiungere la strada statale Picena n. 78 sulla curva per Sarnano al Km. 35,850 circa (angolo SE della tav. IGM 124 II SO); - segue la S.S. Picena n. 78 fino al Km 26 per proseguire sulla strada n. 502 per Caldarola; - prosegue sulla strada n. 502 (tav. IGM124 II NO) fino al bivio per Cessapalombo e toccato tale centro prosegue fino a riprendere la S.S Picena n. 78 in località Pintura del Grillo; segue da tale incrocio il confine comunale tra Caldarola e Cessapalombo fino alla diramazione del limite comunale tra Pievebovigliana e Cessapalombo in località Campo Capato (tav. IGM 124 III NE); - dall’incrocio di detto confine con quello che delimita il comune di Fiastra con Cessapalombo, prosegue sul confine comunale tra Pievebovigliana a nord e Fiastra a sud; segue tale confine fino al fiume Chienti; prosegue sul Fiume Chienti (tav. IGM 124 III SO) sino all’altezza del Km 39 della S.S. n. 77 chiudendo la perimtrazione dell’area interessata. Da detta perimetrazione sono esclusi le zone omogenee “A” e “B” delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo le zone “A” dei nuclei storici di: Fiordimonte, Castello, Marzoli, Vico di Sopra, Vico di Sotto, Villanova, Alfi, Nemi, Arciano, Petrignano nel comune di Fiordimonte; Piè del Colle, nel comune di Acquacanina; San Maroto, Cupa, Roccamaia, Pontelatrave nel comune di Pievebovigliana; S. Lorenzo, Trebbio, Rapacozzi nel comune di Fiastra; Castelsantangelo sul Nera, Pian dell’Arco, Spina del Gualdo, Borcia, Nocelleto, Macchie nel comune di Castelsantangelo sul Nera, Visso, Aschio, Chiusita, Fematre, Mevale, Trasenna, Riofreddo nel comune di di Visso; Pieve, Castel Fantellino, Palazzo nel comune di Ussita; Torricchio, Capriglia, Antico, Appennino, Fiume, Gallano, Vari nel comune di Pievetorina; Villa Malvezzi, nel comune di Bolognola; Morico, Col dell’ Aiò, Rocca, Colonnalta nel comune di San Ginesio; Montalto, Col di Pietra, Monastero nel comune di Cessapalombo; Giove, Massaprefoglio, Vallicchio nel comune di Muccia; Piobbico, Giampereto, Terro, Bisio, S. Casciano, Camponotico, Coldipastena, nel comune di Sarnano. Sono altresì escluse le opere pubbliche, ferme restando le disposizioni di cui alle circolari della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 n. 3763 del 24 giugno 1982, nonché le aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni e le zone di insediamenti produttivi, industriali e artigianali, dotate di strumenti urbanistici attuativi, gli impianti termali e gli impianti zootecnici già assistita da finanziamento pubblico. Nella predetta delimitazione sono vietate fino all’entrata in vigore del piano urbanistico territoriale paesistico, modificazioni dell’assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia nell’ambito dei piani particolareggiati o di recupero in vigore.
Art. 2
- La zona del Massiccio del Monte Nerone ricadente nei comuni di Apecchio, Cagli, Piobbico e Urbania, come risulta dalla planimetria, recante sigla PS/A, allegata alla presente deliberazione e di essa parte integrante, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, articolo 1 (nn. 3 e 4) ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa. Tale zona è così delimitata: - il limite SE coincide con la zona già vincolata con D.M. 31 luglio 1985, zona del Massiccio del Monte Catria, e va dal bivio a nord dell’abitato di Cagli tra la S.S. n. 3 Flaminia e la strada che da Cagli si dirige a Monte Belvedere (tav. IGM 116 IV SE); da tale bivio si unisce al vicino fosso Bosso e lo segue fino a portarsi sulla strada provinciale del Secchiano ad Ovest di Cagli; segue tale strada provinciale (tav. IGM 116 IV SO) fino oltre il bivio per Pianello e fino al termine, prosegue da qui lungo il torrente Certano, fino al limite regionale; mentre il limite della zona già vincolata prosegue sul confine regionale in direzione SE, il limite relativo all’area in questione segue il confine regionale in direzione NO; dopo Casa Pian della Serra (tav. IGM 115 I SE) prosegue sul confine regionale fino al Fosso Buio e seguendo tale fosso rientra in territorio regionale fino al Molino di Pian di Villa; prosegue sul fosso Menatoio e sul torrente Biscubio a sud di Apecchio fino all’intersezione del fosso con la S.S. 257 al Km 28,600; prosegue su questa strada fino al Km 31,500 località S.Andrea (tav. IGM 116 IV SO) in corrispondenza del limite comunale tra Piobbico e Apecchio; - segue il confine comunale verso nord tra Apecchio e Piobbico; - segue un piccolo un piccolo tratto di confine comunale tra Urbania e Apecchio nei pressi del torrente Candigliano (tav. IGM 115 I NE e 116 IV NO) e prosegue sempre verso nord sul confine comunale tra S. Angelo in Vado e Urbania fino a quando questo seguendo il fiume Metauro incrocia la S.S. 73/bis al Km 43,750 (tav. IGM 109 III SO); - prosegue sulla S.S. 73/bis verso est, tocca l’abitato di Urbania e prosegue sulla strada provinciale per Fermignano ( tav. IGM 116 IV NO), fino al Km 13 al bivio per Acqualagna; - segue la strada in questa direzione fino ad incontrare il confine comunale tra Acqualagna ed Urbania in località Fangacci; -segue il confine comunale verso sud fino al fiume Candigliano che costituisce confine comunale tra Acqualagna e Cagli; - segue detto confine sul fiume Candigliano verso NE fino alla confluenza nel detto fiume del Fosso delle Vene (tav. IGM 116 IV NE) in località Ca’ Bartolozzi, segue il fosso delle Vene verso sud fino alla località S. Floriano e da qui segue la strada che scendendo verso sud tocca Monte Belvedere e chiude la perimetrazione sul bivio a nord di Cagli sulla S.S. 3 Flaminia. Da detta perimetrazione sono escluse le zone omogenee “A” e “B” delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo le zone “A” dei nuclei storici di: Monteforno, Bacciardi, Cordella nel comune di Piobbico ed il nucleo del Castello Brancaleoni e del Borghetto di Piobbico; Pieia, Secchiano, Massa nel comune di Cagli. Sono altresì escluse le opere pubbliche, ferme restando le disposizioni alle circolari della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2.3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763 del 24 giugno 1982, nonché le are comprese nei piani di edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni e le zone di insediamenti produttivi, industriali e artigianali, dotate di strumenti urbanistici attuativi, gli impianti termali e gli impianti zootecnici già assistiti da finanziamento pubblico. - Nella predetta delimitazione sono vietate fino all’entrata in vigore del piano urbanistico territoriale paesistico, modificazioni dell’assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia nell’ambito dei piani particolareggiati o di recupero in vigore.
Art. 3
Il presidente della giunta regionale provvederà a che copia del bollettino ufficiale della Regione Marche, contenente il presente atto unitamente al verbale della commissione regionale per la tutela dei beni ambientali, venga affisso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell’articolo 12 del Regolamento del 3 giugno 1940, n. 1357 all’albo dei comuni interessati e che altra copia del bollettino stesso, contenente le planimetrie allegate alla presente deliberazione, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni stessi. Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito: “Il consiglio approva”.
IL PRESIDENTE f.to (Rodolfo Giampaoli)
|